S.ONOFRIO:RIGETTATO II RICORSO DELLA “SAN LEONE COSTRUZIONI”

Comune di Sant'Onofrio

Rigettato, in parte perché infondato ed in parte perché inammissibile, il ricorso presentato al Tar da Giuseppe Granato, titolare della ditta individuale “San Leone Costruzioni” che nel 2010 aveva ottenuto, da parte del Comune di Sant’Onofrio, l’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento della scuola media “S.Aloe” per un importo di  68.689,76 euro.
Il 27 maggio 2011, tuttavia, il Comune di Sant’Onofrio sulla scorta di una nota interdittiva antimafia atipica – vale a dire di un’informativa che lascia poi la discrezionalità della scelta all’ente locale – aveva revocato l’appalto. Da qui il ricorso al Tar da parte di Granato.
Ricorso dichiarato però inammissibile nei confronti della Prefettura poiché la notificazione dell’impugnazione avverso la nota prefettizia non è stata effettuata nel domicilio legale presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, così come prescritto dalla legge. Riguardo, invece, l’impugnazione della revoca comunale dell’appalto, il Tar ha giudicato il ricorso infondato in quanto il provvedimento comunale contestato richiama una nota prefettizia diversa da quella impugnata da Granato, sebbene di identico contenuto.
Poiché tale precedente nota era già stata oggetto di esamina parte del Tar in relazione alla revoca dell’aggiudicazione, sempre alla ditta Granato,  dei lavori di manutenzione straordinaria del Liceo classico di Nicotera, le considerazioni dei giudici sono sul punto identiche.
Dalle note prefettizie emerge infatti che Giuseppe Granato «pur avendo precedenti penali non di grave entità» risulta essere stato controllato a Briatico «per ben 14 volte, dal 2006 al 2009, con soggetti dalla condotta non del tutto cristallina».
Soggetti così descritti dal Tar: «tale Bonavita, deferito per violenza sessuale, lesione e stupefacenti; Cavallaro, deferito per usura ed estorsione; Niglia, sorvegliato di Ps, deferito per usura, gioco d’azzardo, armi e violazione delle misure di prevenzione; Garrì, deferito per stupefacenti ed estorsioni; Accorinti, deferito per armi, stupefacenti, estorsione, lesioni; tale Castagna, deferito per omicidio e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
Il Tar ritiene quindi che nel caso di specie l’operato della Prefettura di Vibo è esente da macroscopici vizi di illegittimità denunciati da Granato, giacché pur non risultando necessariamente stabili relazioni economiche con malavitosi, non si possono escludere eventuali forme di contiguità con gli ambienti della criminalità.
(g.b)